Arpa, marcia indietro sull'accesso alle informazioni ambientali?



Oggi è stata la giornata in cui tutte le forze politiche in Regione Lombardia si sono espresse favorevolmente, chi in un modo chi in un altro, sulla soppressione del Cda di Arpa, in nome della spending review regionale.

Noi, invece, di Arpa abbiamo parlato proprio due giorni fa', quando con una risposta lapidaria aveva negato l'accesso alle informazioni ambientali al Comitato Amici dell'Olona. Ebbene, pare che ci sia stato un dietrofront, sebbene ancora a livello informale. L'ufficio legale avrebbe contattato il Comitato e si sarebbe scusato per il misundestanding, in pratica un fraintendimento creatosi al loro interno. Nei prossimi giorni quindi dovrebbero dare seguito a quanto richiesto.

A chi scrive è però venuto il desiderio di approfondire la materia, per capire esattamente come stanno le cose. Ho recuperato quindi il regolamento in materia di esercizio del diritto di accesso alle informazioni ambientali, approvato da Arpa Lombardia il 29 novembre 2011.

L'art. 5 del suddetto regolamento è dedicato alle esclusioni e limitazioni di accesso all'informazione ambientale.

Al punto 1 f) si afferma che l'accesso all'informazione ambientale è escluso quando l'istanza afferisce ricerche, elaborazioni e studi eseguiti dall'Agenzia per conto di terzi, a meno che il commitente non abbia concesso la necessaria autorizzazione. 

E questo potrebbe essere il caso in questione dove un terzo (il TAR) ha chiesto con un'ordinanza all'Arpa Lombardia Dipartimento di Varese di eseguire una verificazione e di consegnare una relazione. Per conoscere l'esito della verificazione e la relazione sembrerebbe necessaria l'autorizzazione preventiva del TAR.

Tuttavia, il punto 4, sempre dell'art. 5, recita che l'istanza di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni relative ad emissioni nell'ambiente, a meno che vengano in rilievo le relazioni internazionali, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici, la repressione di illeciti o i diritti di proprietà intellettuale.

Questo punto sembrerebbe invece dare il via libera immediato, trattandosi nel caso specifico di una istanza finalizzata ad avere informazioni sull'origine delle emissioni odorigene nell'ambiente.

Resta, per concludere, e ad onor del vero solo un dubbio finale.

Il punto 1 f)  ha la "precedenza" sul punto 4 oppure funziona come a nascondino, dove l'ultimo che arriva libera tutti ?


@franco_metta
























Commenti

Post popolari in questo blog

Concerto "O Dolce Napoli" a Legnano, Coro Jubilate da brividi!

Legnano, chi ha paura della "corsia ciclabile"?

Lezioni all'aria aperta? Adesso si può al Parco Alto Milanese