Chiarimenti da Arpa, l'ultima parola spetta al Tar





È arrivata in giornata la risposta da parte dell'Ufficio Stampa di Arpa Lombardia, a seguito della richiesta di delucidazioni sull'interpretazione del regolamento per l'accesso alle informazioni ambientali. 
È stato precisato che il regolamento, all'art. 8, comma 2) lettere k) e l) prevede che il responsabile del procedimento di accesso all'informazione ambientale chieda al committente (in questo caso il Tar della Lombardia) l'autorizzazione all'esibizione del documento richiesto.
Pertanto, visto che la valutazione in merito al potenziale pregiudizio al procedimento giudiziario rientra nella esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria avanti la quale lo stesso è pendente, non è compito del Comitato Amici dell'Olona bensì di Arpa Lombardia stessa, procedere alla richiesta di autorizzazione al Tar, al quale spetta la parola definitiva sull'accesso alle informazioni richieste.

Nel frattempo prima di Pasqua c'è stato un altro scambio di lettere tra il Comitato Amici dell'Olona e Arpa Lombardia: quest'ultima, sollecitata dal Comitato, si è resa disponibile per un incontro presso la propria sede, proponendo due date, per accelerare quanto possibile la pratica di accesso.

Infine, anche se il forte vento di questi giorni favorisce la rapida dispersione delle emissioni odorigene dell'Olona nell'aria, ricordiamo che il calendario delle udienze pubbliche per la Sezione Terza del Tribunale amministrativo regionale prevede due date nel mese di maggio, nei giorni 9 e 23, per l'ulteriore esame della controversia.



@franco_metta



Riporto la risposta integrale:


Nel disciplinare i casi di esclusione, il regolamento ARPA si rifà a quanto previsto dal decreto legislativo 195/2005 in tema di acceso alla informazione ambientale. 
Tale norma, all’art. 5 “casi di esclusione”, prevede che l’accesso alla informazione ambientale sia “negato” quando “la divulgazione dell’informazione reca pregiudizio a)  …(omissis).. b) … (omissis) … c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l’autorità pubblica di svolgere indagini per l’accertamento di illeciti”.

Anche riguardo alle informazioni sulle emissioni in atmosfera, il regolamento dell’Agenzia applica le disposizioni del D.lgs. 195/2005 che, se all’art. 5 comma 4 prevede: “nei casi di cui al comma 2 (diniego di accesso) alle lettere a), d), f), g) e h) la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell’ambiente”, alla lettera c) del comma 2 recita: “accesso  negato qualora la divulgazione della informazione ambientale possa recare  pregiudizio a procedimenti giudiziari”.
La norma è quindi chiara: anche per i casi di cui al comma 4 dell’art. 5 del regolamento ARPA (o del D.Lgs. 195/2005) prevale quanto previso alla lettera c) del comma 2.

Tuttavia, proprio al fine di garantire il più possibile il libero esercizio del diritto di accesso alle informazioni ambientali, il regolamento ARPA -
con l’art. 8, comma 2) lettere k) e l) - ammette la possibilità che l’Agenzia chieda autorizzazione al soggetto (autorità giudiziaria) che ha commissionato lo studio/indagine, anziché “negare” semplicemente l’accesso, come l’art. 5 del D.Lgs. 195 suggerirebbe.
Il diritto di accesso è, in questo caso, condizionato al rilascio del nulla osta da parte del Giudice, visto che la valutazione in merito al potenziale pregiudizio al procedimento giudiziario rientra nella esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria avanti la quale lo stesso è pendente.
Ciò rende di fatto il regolamento dell’Agenzia ancora più garantista della stessa legge.

Ufficio Stampa
Arpa Lombardia

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