Divieto bici nella ZTL: Franco Metta chiede preventivo e parere legale



FRANCO METTA
VIA omissis
20025 LEGNANO MI
Telefono omissis

Gentile Avvocato omissis,

come da accordi telefonici Le invio in allegato l’ordinanza 387 del 3.11.2017 del Comune di Legnano riguardante la “Modifica temporanea della disciplina della circolazione nella zona traffico limitato centrale”.
Il provvedimento, tra le altre cose, vieta il transito delle biciclette nella cosiddetta Ztl (zona a traffico limitato, da non confondersi con “zona pedonale”), in via sperimentale, e per il periodo dal 1° dicembre 2017 al 15 gennaio 2018.

Con la presente Le chiedo di preventivarmi il costo per un parere legale scritto (successivamente pubblicabile attraverso blog e canali social) sulla legittimità giuridica del provvedimento, ovvero se esso risulta in contrasto con leggi, regolamenti, codici di ordine superiore e vigenti nella Repubblica Italiana.

Le chiedo inoltre di quantificare il costo complessivo per proporre eventuale ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di legge (istanza, bolli, notifiche, onorario, ecc. ecc.).

Personalmente ritengo che l’ordinanza 387 del 3.11.2017 del Comune di Legnano leda il diritto all’autodeterminazione dell’individuo, ovvero la capacità di scelta autonoma ed indipendente dell'individuo.

Il codice della strada (art. 182 comma 2) stabilisce che i ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

Con l’ordinanza viene meno per i ciclisti questa facoltà. A priori, indipendentemente dalle condizioni della circolazione, viene loro “imposto” di condurre a mano il veicolo, privandoli della facoltà di valutare le condizioni della circolazione. Viene “impedito” ai ciclisti di usare la comune diligenza e la comune prudenza. In sostanza l’ordinanza supera ed eccede la disposizione del codice della strada, che invece lascia all’individuo la facoltà di discernimento, ovvero scegliere un determinato comportamento, in conformità con le esigenze della situazione.

Per questo motivo intendo proporre istanza dinanzi al Tar della Lombardia, chiedendo l’annullamento o la riforma dell’ordinanza del Comune di Legnano in modo che sia ripristinato il pieno diritto all’autodeterminazione dell’individuo che si accinge a transitare in bicicletta nella zona a traffico limitato del centro di Legnano.

Cordiali saluti
Franco Metta

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