Divieto bici nella ZTL: Franco Metta chiede preventivo e parere legale
FRANCO METTA
VIA omissis
20025 LEGNANO MI
Telefono omissis
Gentile Avvocato omissis,
come da
accordi telefonici Le invio in allegato l’ordinanza 387 del 3.11.2017 del
Comune di Legnano riguardante la “Modifica temporanea della disciplina della circolazione
nella zona traffico limitato centrale”.
Il
provvedimento, tra le altre cose, vieta il
transito delle biciclette nella cosiddetta Ztl (zona a traffico limitato,
da non confondersi con “zona pedonale”), in
via sperimentale, e per il periodo
dal 1° dicembre 2017 al 15 gennaio 2018.
Con la
presente Le chiedo di preventivarmi il
costo per un parere legale scritto (successivamente pubblicabile attraverso
blog e canali social) sulla legittimità giuridica del provvedimento, ovvero se
esso risulta in contrasto con leggi, regolamenti, codici di ordine superiore e
vigenti nella Repubblica Italiana.
Le chiedo inoltre di quantificare il costo
complessivo per proporre eventuale ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale entro i termini di legge (istanza, bolli, notifiche, onorario, ecc.
ecc.).
Personalmente
ritengo che l’ordinanza 387 del 3.11.2017 del Comune di Legnano leda il diritto all’autodeterminazione
dell’individuo, ovvero la capacità di scelta autonoma ed indipendente
dell'individuo.
Il codice della strada (art. 182 comma 2)
stabilisce che i ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le
condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni.
In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune
prudenza.
Con
l’ordinanza viene meno per i ciclisti questa facoltà. A priori, indipendentemente dalle condizioni della
circolazione, viene loro “imposto” di condurre a mano il veicolo,
privandoli della facoltà di valutare le
condizioni della circolazione. Viene
“impedito” ai ciclisti di usare la comune diligenza e la comune prudenza. In
sostanza l’ordinanza supera ed eccede la disposizione del codice della strada, che
invece lascia all’individuo la facoltà di discernimento, ovvero scegliere un
determinato comportamento, in conformità con le esigenze della situazione.
Per questo
motivo intendo proporre istanza dinanzi
al Tar della Lombardia, chiedendo l’annullamento o la riforma dell’ordinanza
del Comune di Legnano in modo che sia ripristinato il pieno diritto all’autodeterminazione dell’individuo che si accinge
a transitare in bicicletta nella zona a traffico limitato del centro di
Legnano.
Cordiali
saluti
Franco Metta
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